È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 la Legge di Bilancio n.178/2020, di seguito alcune delle principali novità in materia di lavoro

Cassa integrazione per 12 settimane SENZA VERSAMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE

  • Cassa integrazione ordinaria da utilizzare dal 01/01/2021 ed entro il 31/03/2021.
  • Cassa integrazione in deroga o assegno ordinario (FIS) dal 01/01/2021 al 30/06/2021.

 I periodi di cassa precedentemente richiesti e autorizzati, collocati successivamente al primo gennaio 2021, saranno imputati alle 12 settimane.

Blocco dei licenziamenti prorogati fino al 31 marzo 2021

E’ prorogato fino al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi legati a motivi economici.

Resta la possibilità di licenziamento esclusivamente nei seguenti casi:

  • Cessazione definitiva dell’azienda, fallimento o accordo collettivo concordato con le organizzazioni sindacali;
  • Licenziamento per motivi soggettivi (giusta causa o giustificato motivo soggettivo).


Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 36 a tempo indeterminato


Per gli anni 2021 e 2022 è previsto lo sgravio contributivo per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di giovani che non abbiano compiuto 36 anni (35 anni e 364 giorni).

La misura dell’esonero è pari al 100% dei contributi INPS per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite economico di 6.000,00 € annui.

Il datore di lavoro che intenda usufruire dello sgravio dovrà essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa, e verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi da parte del lavoratore.

L’efficacia e la richiesta del suddetto esonero sono subordinati all’autorizzazione della Commissione europea, dei fondi stanziati per l’emergenza Covid-19.

Congedo di paternità


La norma incrementa da 7 a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio di paternità per il 2021.