È stata deliberata per l’anno 2019, con Decreto Direttoriale del 24 settembre 2019 del Ministero del Lavoro, la riduzione contributiva dell’11,50% per le aziende appartenenti al settore edile.
Tale riduzione, trae le proprie origini l’art. 29 del D.L. n. 244/1995, convertito in Legge n. 341/1995.
A seguito di diversi interventi legislativi, la previsione è divenuta strutturale a decorrere dal 2007.
La riduzione si applica alla somma dovuta a titolo di contributi assistenziali e previdenziali, INAIL e INPS, per gli operai, che prestano lavoro per 40 ore settimanali, non riguarda i lavoratori inseriti con orario parziale.
Il periodo di competenza a cui fa riferimento è gennaio – dicembre 2019.
Condizioni per il riconoscimento dello sgravio sono:
- Appartenenza dell’azienda al settore edile, nel dettaglio la cui attività svolta appartenga al codice Ateco 2007 da 412000 - 439909;
- Essere in possesso del Documento di regolarità contributiva (DURC);
- Non aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione;
- Rispettare quanto previsto dall’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni in L. n. 389/1989, in materia di retribuzione imponibile.
I datori di lavoro, potranno presentare richiesta entro e non oltre il 15 marzo 2020 e recuperare l’importo dovuto nel mese di competenza di febbraio 2020.