Dal 1° novembre 2018 sono ufficialmente operative le modifiche al contratto a tempo determinato, a seguito della conversione in Legge n. 96/2018, del D.L. 87/2018.

Cosa cambia nel mondo del lavoro e quali accortezze, aziende e professionisti, devono adottare al fine della corretta applicazione normativa?

Oggetto di revisione sono stati: la durata del contratto; il numero di proroghe e rinnovi; il ripristino delle causali.

La durata massima del rapporto a termine viene stabilito in 24 mesi a fronte dei precedenti 36.

Al fine del conteggio risultano utili, e quindi da computare, la durata di tutti i rapporti instaurati con il medesimo datore di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni e categoria legale.

Esempio: azienda che abbia attivato un contratto con lo stesso soggetto, con mansioni di impiegato amministrativo, per un totale di 7 mesi, non potrà superare il periodo massimo restante di 17 mesi.

Il numero di proroghe e rinnovi è pari a 4 rispetto ai precedenti 5, nel rispetto dei 24 mesi totali.

Bisogna tenere in considerazione, che il contratto, sorto con una motivazione differente, rispetto al precedente produce l’effetto di un nuovo contratto, pertanto non si tratta di proroga.

→ In occasione del rinnovo di un contratto a termine, al rapporto viene applicato un incremento contributivo INPS, pari allo 0,50%, rispetto all’aliquota prevista dall’Istituto.

L’aspetto di maggiore attenzione riguarda il ripristino dell’obbligo di causalità al superamento dei 12 mesi di rapporto a tempo determinato o in caso di rinnovo del medesimo (sin dal primo).

Le clausola giustificatrice da attribuire è tassativamente prevista dalla legge, pertanto il datore di lavoro che intende proseguire il rapporto oltre il suddetto termine o intende rinnovarlo, dovrà attenersi ad una delle seguenti motivazioni:

  • Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • Esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività

Si evidenza che l’obbligo di causale sussiste nel momento in cui si verifica il primo rinnovo, a prescindere dal numero di mesi di durata del rapporto.

La recente normativa può, tuttavia, essere superata da disposizioni di miglior favore da parte dei CCNL, relativamente ai termini di durata e di causali.

Permane un regime derogatorio rispetto alla presente normativa, per i contratti a termine di tipo stagionale, i quali non sono subordinati al rispetto del limite massimo dei 24 mesi.